DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012 , n. 158
Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute. (12G0180)
(GU n. 214 del 13-9-2012 )
Capo I
Norme per la razionalizzazione dell'attivita' assistenziale e sanitaria
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di procedere al
riassetto dell'organizzazione sanitaria, tenuto conto della contrazione
delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale a
seguito delle varie manovre di contenimento della spesa pubblica,
attraverso la riorganizzazione ed il miglioramento dell'efficienza di
alcuni fondamentali elementi del Servizio stesso, allo scopo di
garantire e promuovere in tale ottica un piu' alto livello di tutela
della salute, adottando misure finalizzate all'assistenza territoriale,
alla professione e responsabilita' dei medici, alla dirigenza sanitaria
e governo clinico, alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza
per le persone affette da malattie croniche e rare e da dipendenza da
gioco con vincita di denaro, all'adozione di norme tecniche per le
strutture ospedaliere, nonche' alla sicurezza alimentare, al
trattamento di emergenze veterinarie, ai farmaci, alla sperimentazione
clinica dei medicinali, alla razionalizzazione di alcuni enti sanitari
e al trasferimento alle regioni delle funzioni di assistenza sanitaria
al personale navigante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 settembre 2012; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo
economico, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e
lo sport;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
Riordino dell'assistenza territoriale e mobilita' del personale delle aziende sanitarie
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a) e' premessa la seguente:
«0a) prevedere che le attivita' e le funzioni disciplinate dall'accordo
collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli
essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie complessive del Servizio sanitario
nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con
riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica
a carico del bilancio regionale;»;
b) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio,
garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della giornata e
per tutti i giorni della settimana, nonche' un'offerta integrata delle
prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera
scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli
specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative
monoprofessionali, denominate: "aggregazioni funzionali territoriali",
che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi
assistenziali, strumenti di valutazione della qualita' assistenziale,
linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche' forme organizzative
multiprofessionali, denominate: "unita' complesse di cure primarie",
che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e
l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a
rilevanza sanitaria;
b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le
aziende sanitarie possano adottare forme di finanziamento a budget;
b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del
referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla
lettera b-bis);
b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalita' con
cui le regioni possono provvedere alla dotazione strutturale,
strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera
b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali;
b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali le aziende
sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e
nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e
concordano i programmi di attivita' delle forme aggregative di cui alla
lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita'
del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera
b-ter); b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano
standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali,
all'accessibilita' ed alla continuita' delle cure, demandando agli
accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di
percorsi applicativi;»;
c) la lettera e) e' soppressa;
d) la lettera h) e' sostituita dalle seguenti:
«h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di
medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso
una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello
regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli
accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai
medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero anche a quelli in
possesso di titolo equipollente. Ai medici forniti dell'attestato o del
diploma e' comunque riservata una percentuale prevalente di posti in
sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato
punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per
il conseguimento dell'attestato o del diploma;
h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera
scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una
graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e
secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi
regionali; h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista
ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie
provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al
professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla
branca in interesse;»;
e) alla lettera i) le parole: «di tali medici» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici convenzionati»;
f) dopo la lettera m-bis) e' inserita la seguente:
«m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto
organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al
Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema
della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni,
nonche' la partecipazione attiva all'implementazione della ricetta
elettronica.».
2. Le regioni provvedono all'attuazione di quanto disposto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nei limiti
delle disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale a
legislazione vigente. Le regioni disciplinano le unita' complesse di
cure primarie privilegiando la costituzione di reti di poliambulatori
territoriali dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per
tutto l'arco della giornata, nonche' nei giorni prefestivi e festivi
con idonea turnazione, che operano in coordinamento e in collegamento
telematico con le strutture ospedaliere, nonche' prevedendo, sulla base
della convenzione nazionale, la possibilita' della presenza di
personale esercente altre professioni sanitarie gia' dipendente presso
le medesime strutture, in posizione di comando ove il soggetto pubblico
incaricato dell'assistenza territoriale sia diverso dalla struttura
ospedaliera. Le regioni disciplinano altresi' le forme di
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali interessate.
3. Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete
assistenziale, anche connesse a quanto disposto dall'articolo 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le regioni possono attuare, ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
processi di mobilita' del personale dipendente dalle aziende sanitarie
con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende
sanitarie della regione situate al di fuori dell'ambito provinciale,
previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di
disponibilita' di posti per effetto della predetta riorganizzazione da
parte delle aziende sanitarie.
Art. 2
Esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria
1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: «entro il termine stabilito dal comma 2, primo
periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014»;
b) al comma 4, il primo periodo ed il secondo periodo fino alle parole:
«seguenti modalita':» sono sostituiti dai seguenti: «Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, in
coerenza con le misure di cui ai commi 1 e 2, adottano provvedimenti
tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende
ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici
universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico di seguito IRCCS di diritto pubblico provvedano,
entro il 30 novembre 2012, ad una ricognizione straordinaria degli
spazi disponibili per l'esercizio dell'attivita' libero professionale,
comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni
rese nell'ultimo biennio, in tale tipo di attivita' presso la strutture
interne, le strutture esterne e gli studi professionali. Sulla base
della ricognizione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia
adeguatamente dimostrata la necessita' e nel limite delle risorse
disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso
strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonche' tramite la
stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali
esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attivita'
sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria
ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruita' e idoneita'
per l'esercizio delle attivita' medesime, previo parere vincolante da
parte del collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Qualora quest'ultimo non sia costituito, il parere e' reso da una
commissione paritetica di sanitari che esercitano l'attivita'
libero-professionale intramuraria, costituita a livello aziendale. Le
regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende
sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per
l'esercizio dell'attivita' libero professionale, possono autorizzare,
limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un
programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse
attivita', in via residuale, presso gli studi privati dei
professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla
lettera a-bis) del presente comma, previa sottoscrizione di una
convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e
l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo
approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Lo schema tipo di convenzione prevede che la sottoscrizione e
il rinnovo annuale della stessa sono possibili solo a condizione che il
fatturato relativo alle prestazioni rese dal singolo professionista sia
pari o superiore a 12.000 euro annui. Le autorizzazioni di cui comma 3
dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
cessano al 30 novembre 2012. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano garantiscono che le aziende sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i
policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto
pubblico gestiscano, con integrale responsabilita' propria, l'attivita'
libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto
esercizio, in particolare nel rispetto delle seguenti modalita':»;
c) al comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero,
su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio
sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il collegamento
telematico, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le
singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di
attivita' libero professionale intramuraria, interna o in rete. La
disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze
dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede l'espletamento, in
via esclusiva, del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio
e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente
dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti
visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in
raccordo con le modalita' di realizzazione del fascicolo sanitario
elettronico. Le modalita' tecniche per la realizzazione della
infrastruttura sono determinate, entro il 30 novembre 2012, con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della salute, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.
Agli oneri si provvede ai sensi della lettera c), mediante adeguata
rideterminazione delle tariffe operata in misura tale da coprire i
costi della prima implementazione della rete, anche stimati in via
preventiva; a-ter) facolta' di concedere, su domanda degli interessati
e con l'applicazione del principio del silenzio-assenso, la temporanea
continuazione dello svolgimento di attivita' libero professionali
presso studi professionali, gia' autorizzati ai sensi del comma 3
dell'articolo 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, oltre
la data del 30 novembre 2012, fino all'attivazione del loro
collegamento operativo alla infrastruttura di rete di cui alla lettera
a-bis), e comunque non oltre il 30 aprile 2013. Gli oneri per
l'acquisizione della necessaria strumentazione per il predetto
collegamento sono a carico del titolare dello studio;»;
d) al comma 4 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) pagamento di prestazioni di qualsiasi importo direttamente al
competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, mediante
mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilita' della
corresponsione di qualsiasi importo. Nel caso dei singoli studi
professionali in rete, la necessaria strumentazione e' acquisita dal
titolare dello studio, a suo carico, entro il 30 aprile 2013;»;
e) al comma 4 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo
in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da
corrispondere a cura dell'assistito, idonei, per ogni prestazione, a
remunerare i compensi del professionista, dell'equipe, del personale di
supporto, articolati secondo criteri di riconoscimento della
professionalita', i costi pro-quota per l'ammortamento e la
manutenzione delle apparecchiature, salvo quanto previsto dalla lettera
a-ter), ultimo periodo, e dalla lettera b), ultimo periodo, nonche' ad
assicurare la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti
dalle aziende, ivi compresi quelli connessi alle attivita' di
prenotazione e di riscossione degli onorari e quelli relativi alla
realizzazione dell'infrastruttura di rete di cui alla lettera a-bis).
Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre
quella gia' prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma
pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene
trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario
nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero
volti alla riduzione delle liste d'attesa, anche con riferimento alle
finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), dell'Accordo
sancito il 18 novembre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;»;
f) al comma 4 la lettera f) e' sostituita dalle seguenti:
«f) esclusione della possibilita' di svolgimento dell'attivita' libero
professionale presso studi professionali collegati in rete nei quali,
accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusivita' o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale, operino anche
professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio
sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusivita',
salvo deroga concedibile dal competente ente o azienda del Servizio
sanitario nazionale, su disposizione regionale, a condizione che sia
garantita la completa tracciabilita' delle singole prestazioni
effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale
associato, con la esclusione, in ogni caso, di qualsiasi addebito a
carico dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale;
f-bis) adeguamento dei provvedimenti per assicurare che nell'attivita'
libero-professionale, in tutte le forme regolate dal presente comma,
compresa quella esercitata nell'ambito del programma sperimentale,
siano rispettate le prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma;»;
g) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis I risultati della ricognizione di cui al comma 4 sono trasmessi
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed
all'Osservatorio nazionale sull'attivita' libero professionale. La
verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attivita'
libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali
collegati in rete di cui al comma 4, e' effettuata, entro il 28
febbraio 2015, dalla regione interessata, in base a criteri fissati con
accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In
caso di verifica positiva, la regione medesima, ponendo contestualmente
termine al programma sperimentale, puo' consentire in via permanente ed
ordinaria, limitatamente allo specifico ente o azienda del Servizio
sanitario regionale ove si e' svolto il programma sperimentale, lo
svolgimento della attivita' libero professionale intramuraria presso
gli studi professionali collegati in rete. In caso di inadempienza da
parte dell'ente o azienda del Servizio sanitario regionale, provvede la
regione o provincia autonoma interessata. In caso di verifica negativa,
tale attivita' cessa entro il 28 febbraio 2015. Degli esiti delle
verifiche regionali viene data informazione al Parlamento attraverso la
relazione annuale di cui all'articolo 15-quattuordecies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.»;
h) al comma 7, primo periodo, le parole: «e la destituzione» sono
sostituite dalle seguenti: «, la decurtazione della retribuzione di
risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione »;
i) il comma 10 e' abrogato.
Art. 3
Responsabilita' professionale dell'esercente le professioni sanitarie
1. Fermo restando il disposto dell'articolo 2236 del codice civile,
nell'accertamento della colpa lieve nell'attivita' dell'esercente le
professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell'articolo 1176 del
codice civile, tiene conto in particolare dell'osservanza, nel caso
concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla
comunita' scientifica nazionale e internazionale.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite
l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni
sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
delle categorie professionali interessate, anche in attuazione
dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli
esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i
requisiti minimi e uniformi per l'idoneita' dei relativi contratti, in
conformita' ai seguenti criteri:
a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di
rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo
appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa
agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal
contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da
un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate
all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attivita'
medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi
incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per
cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Federazioni
nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;
b) determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a)
e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati
anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione
in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o
meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla
reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario.
3. Il danno biologico conseguente all'attivita' dell'esercente della
professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli
articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto
articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per
tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti
all'attivita' di cui al presente articolo.
4. Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi
per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale resa
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di
convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita
altresi' la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario
nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilita' civile
ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla
normativa contrattuale vigente.
5. Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con
cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella
medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle
discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il
coinvolgimento delle societa' scientifiche. 6. Dall'applicazione del
presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 4
Dirigenza sanitaria e governo clinico
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle
aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo
obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi
elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e
selezione effettuata da parte di una commissione costituita in
prevalenza da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche
indipendenti dalla regione medesima, di cui uno designato dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori
oneri. Gli elenchi sono periodicamente aggiornati. Alla selezione si
accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza
dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie
o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con
diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie,
nonche' del requisito dell'eta' anagrafica non superiore a 65 anni,
alla data della nomina.
La regione assicura adeguate misure di pubblicita' della procedura di
conseguimento della medesima, delle nomine e dei curricula, nonche' di
trasparenza nella valutazione degli aspiranti. Resta ferma l'intesa con
il Rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero
universitarie.»;
b) all'articolo 3-bis, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Le regioni provvedono altresi' alla individuazione di criteri e di
sistemi di valutazione e verifica dell'attivita' dei direttori
generali, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei
servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con
particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza,
all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri
economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e
degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali.»;
c) all'articolo 15, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a valutazione secondo
le modalita' definite dalle regioni sulla base della normativa vigente
in materia per le pubbliche amministrazioni. Gli strumenti per la
valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione
di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la
quantita' e la qualita' delle prestazioni sanitarie erogate in
relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati
preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse
professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, nonche'
registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla
valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi
tramite l'uso appropriato delle risorse. L'esito positivo della
valutazione determina la conferma nell'incarico o il conferimento di
altro incarico di pari rilievo, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
senza oneri aggiuntivi per l'azienda.»;
d) all'articolo 15, comma 7, secondo periodo, le parole da: «e secondo»
fino alla fine del periodo sono soppresse e il terzo periodo e'
soppresso; dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie, e
nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto
aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme
in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i
criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione
di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda e' tenuta a dare
adeguata pubblicita', sulla base dei seguenti principi:
a) la selezione viene effettuata da una commissione composta da tre
direttori di struttura complessa nella medesima disciplina
dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco
nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali
dei direttori di struttura complessa. Qualora fossero sorteggiati tre
direttori di struttura complessa della medesima regione ove ha sede
l'azienda interessata alla copertura del posto, non si procede alla
nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino ad
individuare almeno un componente della commissione direttore di
struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede la
predetta azienda;
b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del
dirigente da incaricare e, sulla base dell'analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, dei volumi
dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti
di un colloquio, presenta al direttore generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito
della terna predisposta dalla commissione; ove non intenda nominare un
candidato con migliore punteggio deve motivare analiticamente la
scelta. L'azienda sanitaria interessata puo' preventivamente stabilire
che, nel caso in cui il dirigente a cui e' stato conferito l'incarico
dovesse dimettersi o decadere, si procede alla sostituzione conferendo
l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna
iniziale;
c) la nomina dei responsabili di unita' operativa complessa a direzione
universitaria e' effettuata dal direttore generale d'intesa con il
Rettore, sentito il dipartimento universitario competente, ovvero,
laddove costituita, la competente struttura di raccordo
interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e
professionale del responsabile da nominare;
d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curriculum
dei candidati, la relazione della commissione, sono pubblicati sul sito
internet dell'azienda prima della nomina. Sono altresi' pubblicate sul
medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del direttore
generale di cui alla lettera b), secondo periodo. 7-ter. L'incarico di
direttore di struttura complessa deve in ogni caso essere confermato al
termine di un periodo di prova di sei mesi a decorrere dalla data di
nomina a detto incarico, sulla base della valutazione cui all'articolo
15, comma 5. 7-quater. L'incarico di responsabile di struttura
semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa
o di un dipartimento, e' attribuito dal direttore generale, su
proposta, rispettivamente, del direttore della struttura complessa di
afferenza o del direttore di dipartimento, a un dirigente con
un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella disciplina
oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre
anni e non superiore a cinque anni, con possibilita' di rinnovo.
L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di
revoca, nonche' il corrispondente trattamento economico degli incarichi
sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. 7-quinquies.
Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono
essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo
15-septies.»;
e) all'articolo 15-ter , comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti a tempo
determinato compatibilmente con le risorse finanziarie a tale fine
disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture
semplici stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma
1-bis;
f) all'articolo 15-ter il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette
anni, con facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu'
breve.»;
g) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Collegio di direzione). - 1. Le regioni prevedono
l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario
regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda,
individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione
di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e
disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonche' le
relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in
particolare, concorre al governo delle attivita' cliniche, partecipa
alla pianificazione delle attivita', incluse la ricerca, la didattica,
i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione
dell'attivita' libero-professionale intramuraria. Nelle aziende
ospedaliero universitarie il collegio di direzione partecipa alla
pianificazione delle attivita' di ricerca e didattica nell'ambito di
quanto definito dall'universita'; concorre inoltre allo sviluppo
organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento
all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e
di efficienza, nonche' dei requisiti di appropriatezza e di qualita'
delle prestazioni. Partecipa altresi' alla valutazione interna dei
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed e'
consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le
questioni attinenti al governo delle attivita' cliniche. Ai componenti
del predetto collegio non e' corrisposto alcun emolumento, compenso,
indennita' o rimborso spese.».
2. Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3-bis, comma 3, e
15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori
generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere,
nonche' dei direttori di struttura complessa, pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Le regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli elenchi di cui
all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1,
lettera a), del presente decreto.
Art. 5
Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare
riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie
rare, nonche' da ludopatia
1. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la
procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con
prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie
croniche di cui al decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999,
n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della
sanita' 18 maggio 2001, n. 279, al fine di assicurare il bisogno di
salute, l'equita' nell'accesso all'assistenza, la qualita' delle cure e
la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli
equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i
livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da
ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da
sindrome da gioco con vincita in denaro, cosi' come definita
dall'Organizzazione mondiale della sanita' (G.A.P.).
Art. 6
Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e
prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonche' di ospedali
psichiatrici giudiziari
1. La procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e di
adeguamento a specifiche normative, nonche' di costruzione di strutture
ospedaliere, da realizzarsi mediante contratti di partenariato
pubblico-privato di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, puo' altresi' prevedere la cessione
all'aggiudicatario, come componente del corrispettivo, di immobili
ospitanti strutture ospedaliere da dismettere, anche ove
l'utilizzazione comporti il mutamento di destinazione d'uso, da
attuarsi secondo la disciplina regionale vigente.
2. Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi di
cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rese annualmente
disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte stabilite con
specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
finalizzate agli interventi per l'adeguamento alla normativa
antincendio. A tale fine, nei limiti della predetta quota parte e in
relazione alla particolare situazione di distinte tipologie di
strutture ospedaliere, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di
concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze,
nonche' sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle
strutture sanitarie e socio-sanitarie sulla base dei seguenti criteri e
principi direttivi:
a) definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza antincendio
per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con scadenze
differenziate per il loro rispetto, prevedendo semplificazioni e
soluzioni di minor costo a parita' di sicurezza;
b) previsione di una specifica disciplina semplificata per le strutture
esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'interno del 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002;
c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie
pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, ai fini della prosecuzione dell'attivita' fino alla predetta
scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle
disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, con il contestuale impegno delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano a sostituirle entro la medesima scadenza con
strutture in regola con la normativa tecnica antincendio;
d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre
strutture sanitarie individuate nell'allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, di una specifica
disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo restando il
rispetto delle disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.
3. All'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del
programma pluriennale di interventi di cui all'articolo 20 della legge
11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni e province
autonome, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola
regione o provincia autonoma con decreto del Ministro della salute di
approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla
medesima regione o provincia autonoma. All'erogazione delle risorse si
provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome
di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.».
Capo II
Riduzione dei rischi sanitari connessi all'alimentazione e alle emergenze veterinarie
Art. 7
Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di
prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attivita' sportiva non
agonistica
1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed
assistenza della maternita' e infanzia, di cui al regio decreto 24
dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, il primo e il
secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Chiunque vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere
all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di
identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia
manifesta. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a
1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai
minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro e la
sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attivita'.».
2. All'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556, e successive modificazioni, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del
tabacco sono dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'eta'
anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di
lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica
amministrazione.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonche'
l'adeguamento dei sistemi automatici gia' adottati alla data di entrata
in vigore del presente decreto hanno efficacia a decorrere dal 1°
gennaio 2013.
4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite
in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di
rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai
giovani. Sono altresi' vietati messaggi pubblicitari concernenti il
gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni,
durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni
cinematografiche e teatrali, nonche' via internet nei quali si evidenzi
anche solo uno dei seguenti elementi:
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;
b) presenza di minori;
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla
pratica del gioco, nonche' dell'indicazione della possibilita' di
consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita
pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione ai sensi
della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli,
nonche' dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di
raccolta dei giochi.
5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di
giochi con vincite in denaro, nonche' le relative probabilita' di
vincita devono altresi' figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di
tali giochi. Qualora l'entita' dei dati da riportare e' tale da non
potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei
tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilita'
di consultazione di note informative sulle probabilita' di vincita
pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi
della legislazione vigente, dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli,
nonche' dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di
raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere
applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; le stesse
formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree
ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera b), del predetto testo unico di cui
al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' nei punti di vendita in cui
si esercita come attivita' principale l'offerta di scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi. Tali formule devono altresi'
comparire ed essere chiaramente leggibili all'atto di accesso ai siti
internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro.
6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il
proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario e'
diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria
da centomila a cinquecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni
di cui al comma 5 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria
pari a cinquantamila euro irrogata nei confronti del concessionario;
per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al
citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si
applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta
dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita
come attivita' principale l'offerta di scommesse, la sanzione si
applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario.
Per le attivita' di contestazione degli illeciti, nonche' di
irrogazione delle sanzioni e' competente l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi
della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che
vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 hanno efficacia dal 1°gennaio 2013.
8. Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24,
commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, e' vietato
l'ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate al gioco con
vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche' nelle aree ovvero
nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo
110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n.
773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attivita'
principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non
sportivi. La violazione del divieto e' punita ai sensi dell'articolo
24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di
cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del
locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro
identifica i minori di eta' mediante richiesta di esibizione di un
documento di identita', tranne nei casi in cui la maggiore eta' sia
manifesta.
9. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della
sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa
con la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), la Polizia di
Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza,
pianifica su base annuale almeno cinquemila controlli, specificamente
destinati al contrasto del gioco minorile, nei confronti degli esercizi
presso i quali sono installati gli apparecchi di cui all'articolo 110,
comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del
1931, ovvero vengono svolte attivita' di scommessa su eventi sportivi,
anche ippici, e non sportivi, collocati in prossimita' di istituti
scolastici primari e secondari, di strutture sanitarie ed ospedaliere,
di luoghi di culto.
Alla predetta Amministrazione, per le conseguenti attivita' possono
essere segnalate da parte degli agenti di Polizia locale le violazioni
delle norme in materia di giochi con vincite in denaro constatate,
durante le loro ordinarie attivita' di controllo previste a
legislazione vigente, nei luoghi deputati alla raccolta dei predetti
giochi. Le attivita' del presente comma sono svolte nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
10. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della
sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in funzione
della sua competenza decisoria esclusiva al riguardo, provvede a
pianificare, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, ivi
inclusi quelli connessi al consolidamento del relativo gettito
erariale, forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete
fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio
decreto n. 773 del 1931, che risultano territorialmente prossimi a
istituti scolastici primari e secondari, strutture sanitarie ed
ospedaliere, luoghi di culto. Le pianificazioni operano relativamente
alle concessioni di raccolta di gioco pubblico bandite successivamente
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e valgono, per ciascuna nuova concessione, in funzione della
dislocazione territoriale degli istituti scolastici primari e
secondari, delle strutture sanitarie ed ospedaliere, dei luoghi di
culto esistenti alla data del relativo bando. Ai fini di tale
pianificazione si tiene conto dei risultati conseguiti all'esito dei
controlli di cui al comma 9, nonche' di ogni altra qualificata
informazione acquisita nel frattempo, ivi incluse proposte motivate dei
comuni ovvero di loro rappresentanze regionali o nazionali.
11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano
un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della
salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro
delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante
l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per
l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione
e l'impiego, da parte di societa' sportive sia professionistiche che
dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri
dispositivi salvavita.
Art. 8
Norme in materia di sicurezza alimentare e di bevande
1. I commi da 1 a 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007,
n. 193, gli stabilimenti di produzione e confezionamento dei prodotti
di cui all'articolo 1 sono riconosciuti dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano e dalle aziende sanitarie locali.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene previa verifica in loco:
a) del rispetto dei pertinenti requisiti di cui al regolamento (CE) n.
852 /2004 e al regolamento (CE) n. 853/ 2004 e degli altri specifici
requisiti previsti dalla legislazione alimentare vigente; b) della
disponibilita' di un laboratorio accreditato per il controllo dei
prodotti.
3. Il riconoscimento viene sospeso o revocato quando vengono meno i presupposti di cui al comma 2.
4. Il Ministero della salute, anche avvalendosi della collaborazione di
esperti dell'Istituto superiore di sanita', senza nuovi o maggiori
oneri puo' effettuare, in ogni momento, verifiche ispettive sugli
stabilimenti di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
2. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e' sostituito dal seguente:
«6. Le Aziende sanitarie locali competenti comunicano tempestivamente
al Ministero della salute i dati relativi agli stabilimenti
riconosciuti con l'indicazione delle specifiche produzioni effettuate e
gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca. Il Ministero della
salute provvede, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, all'aggiornamento periodico dell'elenco nazionale degli
stabilimenti riconosciuti pubblicato sul portale del Ministero.».
3. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 111, le parole: «per il rilascio dell'autorizzazione o» sono
soppresse.
4. L'operatore del settore alimentare che offre in vendita al
consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonche' prodotti di
acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ai sensi
dell'articolo 44 del regolamento (CE) 1169/2011, e' tenuto ad apporre
in modo visibile apposito cartello con le informazioni indicate con
decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, riportanti le informazioni relative
alle corrette condizioni di impiego.
5. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 4, e' punita
dall'autorita' competente, da determinarsi ai sensi del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 193, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 600 a euro 3.500.
6. L'operatore del settore alimentare che immette sul mercato latte
crudo o crema cruda destinati all'alimentazione umana diretta, deve
riportare sulla confezione del prodotto o in etichetta le informazioni
indicate con decreto del Ministro della salute.
7. Salvo quanto previsto dal comma 6, in caso di cessione diretta di
latte crudo, l'operatore del settore alimentare provvede con
l'esposizione di un cartello, nello stesso luogo in cui avviene la
vendita del prodotto, ad informare il consumatore finale di consumare
il prodotto previa bollitura.
8. L'operatore del settore alimentare che, per la produzione di gelati
utilizza latte crudo, deve sottoporlo a trattamento termico
conformemente ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004.
9. L'operatore del settore alimentare che utilizza distributori
automatici per la vendita diretta di latte crudo deve provvedere
secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro della salute.
10. La somministrazione di latte crudo e crema cruda nell'ambito della
ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche, e' vietata.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non
rispettano le disposizioni di cui ai commi da 6 a 10 sono soggetti
all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000
a euro 50.000.
12. Le regioni e le province autonome provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 11.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate
provvedono agli adempienti previsti con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
14. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, e' aggiunto in fine il seguente periodo:
«L'esclusione si applica per le attivita' di cui all'allegato A,
Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi
previste.».
15. All'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194,
dopo la Sezione 7 e' aggiunta in fine la Sezione 8, di cui all'Allegato
1 del presente decreto. 16. Decorsi sei mesi dal perfezionamento con
esito positivo della procedura di notifica di cui alla direttiva
98/34/CE, le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, devono essere
commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20
per cento.
Art. 9
Disposizioni in materia di emergenze veterinarie
1. In presenza di malattie infettive e diffusive del bestiame, anche di
rilevanza internazionale, che abbiano carattere emergenziale o per le
quali non si e' proceduto all'eradicazione prescritta dalla normativa
dell'Unione europea, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro per gli affari europei, sentito il Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport, diffida la regione interessata ad
adottare entro quindici giorni gli atti necessari alla salvaguardia
della salute dell'uomo e degli animali.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero
gli atti posti in essere risultino inidonei o insufficienti, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per gli affari europei, sentito il Ministro
per gli affari regionali, alla presenza del Presidente della regione
interessata, nomina un commissario ad acta per la risoluzione
dell'emergenza o il conseguimento dell'eradicazione. Gli oneri per
l'attivita' del Commissario sono a carico della regione inadempiente.
Capo III
Disposizioni in materia di farmaci
Art. 10
Modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e norme sull'innovativita' terapeutica
1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 54, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. La produzione di una specifica materia prima farmacologicamente
attiva destinata esclusivamente alla produzione di medicinali
sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I non
necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica all'AIFA da
parte del titolare dell'officina, e' effettuata nel rispetto delle
norme di buona fabbricazione in un'officina autorizzata alla produzione
di materie prime farmacologicamente attive. Entro il 31 dicembre 2014
l'AIFA trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo sito
internet una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione della
disposizione di cui al presente comma e sui possibili effetti della
estensione di tale disciplina ai medicinali sperimentali impiegati
nelle sperimentazioni cliniche di fase II. La relazione tiene
adeguatamente conto anche degli interventi ispettivi effettuati
dall'AIFA presso le officine di produzione delle materie prime
farmacologicamente attive.»;
b) al comma 3 dell'articolo 73 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:«In considerazione delle loro caratteristiche tecniche, i
radiofarmaci sono esentati dall'obbligo di apposizione del bollino
farmaceutico, disciplinato dal decreto del Ministro della sanita' in
data 2 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 270 del 20 novembre 2001.»;
c) il comma 11 dell'articolo 130 e' sostituito dal seguente:
«11. Le aziende titolari di AIC e le aziende responsabili della
commercializzazione dei medicinali sono tenute alla trasmissione dei
dati di vendita secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro
della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, concernente l'istituzione
di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei
medicinali all'interno del sistema distributivo.»;
d) il comma 12 dell'articolo 130 e' abrogato;
e) il comma 23 dell'articolo 148 e' abrogato;
f) al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 141 le parole: «La
sospensione e' disposta in caso di lievi irregolarita' di cui al comma
2» sono sostituite dalle seguenti: «La sospensione e' disposta,
altresi', quando le irregolarita' di cui ai commi 2 e 3 risultano di
lieve entita'».
2. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale il rispetto
dei livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano sono tenute ad assicurare l'immediata
disponibilita' agli assistiti dei medicinali a carico del Servizio
sanitario nazionale erogati attraverso gli ospedali e le aziende
sanitarie locali che, a giudizio della Commissione consultiva
tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, di seguito AIFA,
possiedano, alla luce dei criteri predefiniti dalla medesima
Commissione, il requisito della innovativita' terapeutica di
particolare rilevanza.
3. Quanto disposto dal comma 2 si applica indipendentemente
dall'inserimento dei medicinali nei prontuari terapeutici ospedalieri o
in altri analoghi elenchi predisposti dalle competenti autorita'
regionali e locali ai fini della razionalizzazione dell'impiego dei
farmaci da parte delle strutture pubbliche.
4. Quando una regione comunica all'AIFA dubbi sui requisiti di
innovativita' riconosciuti a un medicinale, fornendo la documentazione
scientifica su cui si basa tale valutazione, l'AIFA sottopone alla
Commissione consultiva tecnico-scientifica la questione affinche' la
riesamini entro 60 giorni dalla comunicazione regionale e esprima un
motivato parere.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute
ad aggiornare, con periodicita' almeno semestrale, i prontuari
terapeutici ospedalieri e ogni altro strumento analogo regionale,
elaborato allo scopo di razionalizzare l'impiego dei farmaci da parte
di strutture pubbliche, di consolidare prassi assistenziali e di
guidare i clinici in percorsi diagnostico-terapeutici specifici,
nonche' a trasmetterne copia all'AIFA. 6. Presso l'AIFA, e' istituito,
senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo permanente
di monitoraggio dei prontuari terapeutici ospedalieri, al quale
partecipano rappresentanti della stessa Agenzia, delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano e del Ministero della salute.
La partecipazione al tavolo e' a titolo gratuito. Il tavolo discute
eventuali criticita' nella gestione dei prontuari terapeutici
ospedalieri e degli altri analoghi strumenti regionali e fornisce linee
guida per l'armonizzazione e l'aggiornamento degli stessi.
Art. 11
Revisione straordinaria del Prontuario farmaceutico nazionale e altre
disposizioni dirette a favorire l'impiego razionale ed economicamente
compatibile dei medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale
1. Entro il 30 giugno 2013 l'AIFA, sulla base delle valutazioni della
Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e
rimborso, provvede ad una revisione straordinaria del Prontuario
farmaceutico nazionale, collocando nella classe di cui all'articolo 8,
comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i farmaci
terapeuticamente superati e quelli la cui efficacia non risulti
sufficientemente dimostrata, alla luce delle evidenze rese disponibili
dopo l'immissione in commercio. Per i farmaci che non soddisfano il
criterio di economicita', in rapporto al risultato terapeutico
previsto, e' avviata dall'AIFA la procedura di rinegoziazione del
prezzo; il termine per l'eventuale esclusione di questi ultimi prodotti
dal Prontuario farmaceutico nazionale e' stabilito al 31 dicembre 2013.
In sede di revisione straordinaria ai sensi dei precedenti periodi del
presente comma e, successivamente, in sede di periodico aggiornamento
del Prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti, ai
sensi di legge, ai medicinali di cui e' in scadenza il brevetto o il
certificato di protezione complementare non possono essere classificati
come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza
anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di
protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo
economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Qualora, alla scadenza di un accordo stipulato dall'AIFA con
un'azienda farmaceutica ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il medicinale che era stato
oggetto dell'accordo venga escluso dalla rimborsabilita', l'AIFA puo'
stabilire l'ulteriore dispensazione del medicinale a carico del
Servizio sanitario nazionale ai soli fini del completamento della
terapia dei pazienti gia' in trattamento.
3. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.
648, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «dalla Commissione unica del farmaco conformemente alle
procedure ed ai criteri adottati dalla stessa» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'AIFA, conformemente alle procedure ed ai criteri
adottati dalla stessa, previa valutazione della Commissione consultiva
tecnico-scientifica»;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Se e' disponibile un'alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci
autorizzati, la presenza nell'elenco di cui al precedente periodo del
medicinale non autorizzato, con conseguente erogazione dello stesso a
carico del Servizio sanitario nazionale, e' ammessa unicamente nel caso
in cui a giudizio della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, il
medicinale possieda un profilo di sicurezza, con riferimento
all'impiego proposto, non inferiore a quella del farmaco autorizzato e
quest'ultimo risulti eccessivamente oneroso per il Servizio sanitario
nazionale. Agli effetti del presente comma il medicinale gia'
autorizzato e' considerato eccessivamente oneroso se il costo medio
della terapia basata sul suo impiego supera di almeno il 50 per cento
il costo medio della terapia basata sull'impiego del farmaco non
autorizzato.».
4. Previa autorizzazione dell'AIFA, rilasciata su proposta della
regione competente, la farmacia ospedaliera puo', attraverso operazioni
di ripartizione del quantitativo di un medicinale regolarmente in
commercio, allestire dosaggi da utilizzare all'interno dell'ospedale in
cui opera o all'interno di altri ospedali, ovvero da consegnare
all'assistito per impiego domiciliare sotto il controllo della
struttura pubblica. Il disposto del presente comma si applica anche
nell'ipotesi di utilizzazione di un medicinale per un'indicazione
diversa da quella autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, come modificato dal comma 3 del
presente articolo.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
autorizzate a sperimentare, nei limiti delle loro disponibilita' di
bilancio, sistemi di riconfezionamento, anche personalizzato, e di
distribuzione dei medicinali agli assistiti in trattamento presso
strutture ospedaliere e residenziali, al fine di eliminare sprechi di
prodotti e rischi di errori e di consumi impropri. Le operazioni di
sconfezionamento e riconfezionamento dei medicinali sono effettuate nel
rispetto delle norme di buona fabbricazione. L'AIFA, su richiesta della
regione, autorizza l'allestimento e la fornitura alle strutture
sanitarie che partecipano alla sperimentazione di macroconfezioni di
medicinali in grado di agevolare le operazioni predette.
Art. 12
Procedure concernenti i medicinali
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 79, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Procedimento di classificazione di un medicinale fra i farmaci
erogabili dal Servizio sanitario nazionale). - 1. Fatto salvo il
disposto del comma 2, l'azienda farmaceutica interessata puo'
presentare all'AIFA la domanda di classificazione di un medicinale fra
i farmaci erogabili dal Servizio sanitario nazionale soltanto dopo aver
ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dello stesso
medicinale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.
2. In deroga al disposto del comma 1, la domanda riguardante farmaci
orfani o altri farmaci di eccezionale rilevanza terapeutica e sociale
previsti in una specifica deliberazione dell'AIFA, adottata su proposta
della Commissione consultiva tecnico-scientifica, o riguardante
medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in
strutture ad esso assimilabili, puo' essere presentata anteriormente al
rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
3. L'AIFA comunica all'interessato le proprie determinazioni entro 90
giorni dal ricevimento della domanda. Il rigetto della domanda e'
comunicato al richiedente unitamente al parere della Commissione
consultiva tecnico-scientifica o del Comitato prezzi e rimborso sul
quale la decisione e' fondata. Parimenti documentata e' la
comunicazione della determinazione di esclusione di un medicinale in
precedenza classificato fra i farmaci erogabili dal Servizio sanitario
nazionale.».
2. I medicinali che ottengono un'autorizzazione all'immissione in
commercio comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004, del
regolamento CE n. 1901/2006 o del regolamento (CE), n. 1394/2007 o
un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono
automaticamente collocati in apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni, nelle more della presentazione, da
parte dell'azienda interessata, di una eventuale domanda di diversa
classificazione ai sensi della citata disposizione legislativa. Entro
15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunitaria, l'AIFA pubblica
nella Gazzetta Ufficiale un comunicato che da' conto della
classificazione ai sensi del presente comma e indica il prezzo del
medicinale, sulla base di quanto comunicato dall'azienda interessata.
Per i medicinali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni, le indicazioni della
classificazione ai sensi del presente comma e del prezzo sono incluse
nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai medicinali di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
79, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si
applicano ai medicinali generici o equivalenti, per i quali resta ferma
la disciplina prevista dall'articolo 3, comma 130, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, fatta salva la devoluzione all'AIFA e ai suoi
organismi collegiali delle competenze ivi attribuite al Ministero della
salute e alla Commissione unica del farmaco.
4. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e successive modificazioni, e' abrogato il comma 6.
5. Le competenze in materia di sperimentazione clinica dei medicinali
attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, all'Istituto
superiore di sanita' sono trasferite all'AIFA, la quale si avvale di
esperti del predetto Istituto, senza nuovi o maggiori oneri, ai fini
dell'esercizio delle funzioni trasferite. Sono confermate in capo
all'AIFA le competenze in materia di sperimentazione clinica di
medicinali attribuite dal citato decreto legislativo n. 211 del 2003 al
Ministero della salute e trasferite all'AIFA ai sensi dell'articolo 48
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
6. Entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente
decreto ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano nomina un comitato etico competente per le sperimentazioni
cliniche che si svolgono nei rispettivi territori. Tali comitati
svolgono tutte le funzioni attribuite ai comitati etici dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211. Nelle regioni con piu' di un
milione di abitanti il giudizio di cui all'articolo 6, comma 2, lettera
f), del decreto legislativo n. 211 del 2003 puo' essere affidato a
diversi comitati etici, istituiti nel numero massimo di un per milione
di abitanti. A decorrere dal 1° marzo 2013 i comitati etici
disciplinati dal presente comma subentrano ai comitati etici operanti
in base alle previgenti disposizioni.
7. A decorrere dal 1° marzo 2013, la documentazione riguardante studi
clinici sui medicinali disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 211, e' gestita esclusivamente con modalita' telematiche,
attraverso i modelli standard dell'Osservatorio nazionale sulla
sperimentazione clinica dell'AIFA.
Art. 13
Disposizioni in materia di medicinali omeopatici, anche veterinari e di sostanze ad azione ormonica
1. L'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato
italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai
medicinali antroposofici). - 1. Per i medicinali omeopatici presenti
sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995, resta fermo quanto
previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Tali prodotti sono soggetti alla procedura
semplificata di registrazione prevista agli articoli 16 e 17, anche
quando non abbiano le caratteristiche di cui alle lettere a) e c) del
comma 1 dell'articolo 16. In alternativa alla documentazione richiesta
dal modulo 4 di cui all'allegato 1 al presente decreto, per i
medicinali omeopatici di cui al presente comma, le aziende titolari
possono presentare una dichiarazione autocertificativa sottoscritta dal
legale rappresentante dell'azienda medesima, recante:
a) elementi comprovanti la sicurezza del prodotto, avendo riguardo alla
sua composizione, forma farmaceutica e via di somministrazione;
b) i dati di vendita al consumo degli ultimi cinque anni;
c) le eventuali segnalazioni di farmacovigilanza rese ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo IX del presente decreto. Tale
disposizione non si applica ai medicinali omeopatici di origine
biologica o preparati per uso parenterale o preparati con
concentrazione ponderale di ceppo omeopatico, per i quali resta
confermato l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni del modulo 4 di
cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Anche a seguito dell'avvenuta registrazione in forma semplificata,
per i medicinali omeopatici non in possesso di tutti i requisiti
previsti dal comma 1 dell'articolo 16 si applicano le disposizioni
previste dal titolo IX del presente decreto. 3. I medicinali
antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e preparati secondo
un metodo omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente
decreto, ai medicinali omeopatici.».
2. Ai fini della procedura di cui al terzo periodo del comma 1
dell'articolo 20, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, e' dovuta una tariffa da
versare all'AIFA determinata con decreto del Ministro della salute,
oltre al diritto annuale previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto
del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53.
Con lo stesso decreto sono aggiornate, con un incremento del 10 per
cento, le tariffe vigenti stabilite dal Ministro della salute o
dall'Agenzia italiana del farmaco in materia di medicinali e sono
individuate, in misura che tiene conto delle affinita' fra le
prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora
tariffate. Entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe sono
aggiornate, con le stesse modalita', sulla base delle variazioni
annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di
dicembre.
3. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
4. All'articolo 15, comma 6, lettera d) del decreto legislativo 16
marzo 2006, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «nel caso in
cui siano stati effettuati tali trattamenti la dichiarazione deve
essere controfirmata, sul retro della stessa, al momento della
prescrizione o dell'invio degli animali allo stabilimento di
macellazione, dal medico veterinario che ha prescritto i predetti
trattamenti;» sono soppresse.
Capo IV
Norme finali
Art. 14
Razionalizzazione di taluni enti sanitari
1. La societa' consortile «Consorzio anagrafi animali» di cui ai commi
4-bis e 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e'
soppressa e posta in liquidazione a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Le funzioni
gia' svolte dalla societa' consortile «Consorzio Anagrafi animali» sono
trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
al Ministero della salute secondo le rispettive competenze. Alle
predette funzioni i citati Ministeri provvedono nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Gli stanziamenti di bilancio previsti, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-ter,
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, riaffluiscono al bilancio dell'
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche mediante
versamento in entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa.
2. Al fine di limitare gli oneri per il Servizio sanitario nazionale
per l'erogazione delle prestazioni in favore delle popolazioni
immigrate, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta'
(INMP) gia' costituito quale sperimentazione gestionale, e' ente con
personalita' giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia
organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della
salute, con il compito di promuovere attivita' di assistenza, ricerca e
formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le
malattie della poverta'.
3. L'Istituto di cui al comma 2 e' altresi' centro di riferimento della
rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio
sanitario legate alle popolazioni migranti e alla poverta', nonche'
Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario.
4. Sono organi dell'Istituto il Consiglio di indirizzo, il Direttore e
il Collegio sindacale. Il Consiglio di indirizzo e' composto da cinque
membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai
Presidenti delle regioni che partecipano alla rete di cui al comma 3 ed
ha compiti di indirizzo strategico. Il Direttore e' nominato dal
Ministro della salute, rappresenta legalmente l'Istituto ed esercita
tutti i poteri di gestione. Il Collegio sindacale e' costituito da tre
membri, due nominati dal Ministro della salute, di cui uno designato
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nonche' uno
dal Ministro dell'economia e delle finanze, con compiti di controllo
interno. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, viene disciplinato il funzionamento e
l'organizzazione dell'Istituto.
5. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per il finanziamento delle
attivita' si provvede annualmente nell'ambito di un apposito progetto
interregionale, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per la cui realizzazione, sulle risorse
finalizzate all' attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e' vincolato
l'importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2013.».
6. Per il finanziamento dell'Istituto nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della
poverta' (INMP), di cui al comma 2, si provvede nell'ambito dello
stanziamento di cui al comma 5, di euro 5 milioni nell'anno 2012 e di
euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013, nonche' mediante i rimborsi
delle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale e
la partecipazione a progetti anche di ricerca nazionali ed
internazionali.
7. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 sono
abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
8. Per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 la misura del
contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari
dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali
italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei
veterinari, e' determinata forfettariamente per ogni contribuente in 12
euro mensili per gli ultimi 5 mesi del 2003 e per l'anno 2004, in 10
euro mensili per gli anni 2005 e 2006, nonche' in 11 per il 2007.
Per il periodo 1° gennaio 2003-1° gennaio 2007 la misura del contributo
a carico dei sanitari individuati quali nuovi obbligati dalla lettera
e), primo comma dell'articolo 2, della legge 7 luglio 1901, n. 306, e
successive modificazioni, e' anch'essa forfettariamente determinata
negli identici importi di cui al presente comma.
9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI dai soggetti di cui al comma
8 per il periodo 1° gennaio 2003-21 giugno 2007 sono trattenute dalla
Fondazione a titolo di acconto dei contributi da versare. Con delibera
della Fondazione e' stabilita la procedura, le modalita' e le scadenze
per l'eventuale conguaglio o rimborso. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono estinti ogni azione o processo relativo alla
determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi di
cui al primo periodo. La Fondazione ONAOSI e' comunque autorizzata a
non avviare le procedure per la riscossione coattiva per crediti di
importo inferiore a 600 euro. Per gli anni successivi al 2007 resta
confermato, per la determinazione dei contributi dovuti alla
Fondazione, quanto disposto dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
10. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288, sono sostituiti dai seguenti: «1. La domanda di
riconoscimento e' presentata dalla struttura interessata alla regione
competente per territorio, unitamente alla documentazione comprovante
la titolarita' dei requisiti di cui all'articolo 13, individuata con
decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano. La regione inoltra la domanda, nella quale va precisata la
sede effettiva di attivita' della struttura e la disciplina per la
quale si richiede il riconoscimento, al Ministero della salute,
evidenziando la coerenza del riconoscimento con la propria
programmazione sanitaria. 2. Il Ministro della salute nomina una
commissione di valutazione formata da almeno due esperti nella
disciplina oggetto della richiesta di riconoscimento, che svolgono
l'incarico a titolo gratuito. Entro trenta giorni dalla nomina, la
commissione esprime il proprio parere motivato sulla sussistenza dei
requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, sulla completezza della
documentazione allegata alla domanda e su quella eventualmente
acquisita dalla struttura interessata. La commissione puo' trarre
argomenti di convinzione dai necessari sopralluoghi. Entro dieci giorni
dal ricevimento del parere, il Ministro della salute trasmette gli atti
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, che deve esprimersi sulla
domanda di riconoscimento entro quarantacinque giorni dal
ricevimento.». Al comma 3, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle
seguenti: «previa intesa».
11. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono cosi' sostituiti:
«1. Le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati
inviano ogni due anni al Ministero della salute i dati aggiornati circa
il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, nonche' la
documentazione necessaria ai fini della conferma, altresi' indicata dal
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 14.
2. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di
vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo' verificare in ogni
momento la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle
Fondazioni IRCCS, degli Istituti non trasformati e di quelli privati.
Nel caso di sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero
informa la regione territorialmente competente ed assegna all'ente un
termine non superiore a sei mesi entro il quale reintegrare il possesso
dei prescritti requisiti. Il Ministro della salute e la regione
competente possono immediatamente sostituire i propri designati
all'interno dei consigli di amministrazione, nonche' sospendere
cautelativamente l'accesso al finanziamento degli enti interessati.
Alla scadenza di tale termine, sulla base dell'esito della verifica, il
Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione
interessata, conferma o revoca il riconoscimento.».
12. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31
dicembre 2012, sono stabiliti i criteri di classificazione degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati,
delle Fondazioni IRCCS e degli altri IRCCS di diritto privato sulla
base di indicatori quali-quantitativi di carattere scientifico di
comprovato valore internazionale, anche ai fini del loro inserimento
nella rete di attivita' di ricerca; con il medesimo decreto, al fine di
garantire la visione unitaria delle attivita' di ricerca scientifica
nel campo sanitario dei predetti soggetti, sono individuate le
modalita' attraverso cui realizzare l'attivita' di ricerca scientifica
in materia sanitaria a livello internazionale.
Art. 15
Trasferimento delle funzioni di assistenza al personale navigante e altre norme sulle prestazioni rese dal Ministero
1. I commi 89, 90, 91 e 92 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono sostituiti dai seguenti:
«89. Le funzioni relative all'assistenza sanitaria al personale
navigante marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, ivi comprese le
funzioni in materia di pronto soccorso aeroportuale di competenza del
Ministero della salute, sono conferite alle regioni, ad esclusione di
quelle relative alla certificazione delle competenze in materia di
primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi
mercantili, di formazione e aggiornamento di pronto soccorso sanitario
del personale di volo, alle visite effettuate dagli Istituti
medico-legali dell'Aeronautica militare, alle visite di idoneita'
presso gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera (USMAF)
per la prima iscrizione nelle matricole della gente di mare. Restano
ferme tutte le tipologie di prestazioni di competenza dei predetti
Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare.
90. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, dell'infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo
2013, sono individuati, ai fini del trasferimento al Servizio sanitario
nazionale, i beni, le risorse finanziarie e strumentali, le risorse
umane di cui ai commi 91 e 92, i relativi criteri e modalita' del
trasferimento e riparto tra le regioni, i livelli delle prestazioni da
assicurare al personale navigante, nonche', di concerto anche con il
Ministro della difesa, le modalita' dei rimborsi delle prestazioni rese
dagli Istituti medico-legali dell'Aeronautica militare. La decorrenza
dell'esercizio delle funzioni conferite e' contestuale all'effettivo
trasferimento delle risorse, finanziare, umane e strumentali. Con la
medesima decorrenza e' abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, fatto salvo l'articolo 2 concernente
l'individuazione dei beneficiari dell'assistenza.
91. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti
riceventi, il personale di ruolo in servizio presso i Servizi di
assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e
Genova, e relative articolazioni territoriali, e' trasferito,
nell'ambito del territorio provinciale, assicurando il riconoscimento
del servizio prestato ed applicando il trattamento economico, compreso
quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti per il
personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, secondo tabelle
di corrispondenza da definirsi con i decreti di cui al comma 90.
Qualora le voci fisse e continuative del trattamento economico
fondamentale e accessorio in godimento alla data di trasferimento
risultino maggiori di quelle spettanti nella nuova posizione di
inquadramento, la relativa differenza e' conservata dagli interessati
come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. All'esito del trasferimento le
dotazioni organiche del Ministero della salute sono corrispondentemente
ridotte, tenendo conto delle funzioni che lo Stato continua ad
esercitare in materia.
92. I rapporti con il personale ambulatoriale infermieristico, tecnico
e della riabilitazione sono disciplinati ad esaurimento da accordi
collettivi nazionali di durata triennale stipulati dalla Struttura
interregionale sanitari convenzionati (SISAC). Negli accordi collettivi
della medicina specialistica ambulatoriale del Servizio sanitario
nazionale e' ricompreso il personale ambulatoriale medico e delle altre
professionalita' sanitarie. Il predetto personale mantiene i rapporti
convenzionali in essere. I rapporti con i medici fiduciari titolari di
incarico nell'ambito della convenzione di medicina generale rimangono
disciplinati dalla relativa convenzione, salva la possibilita', per gli
assistiti di cui al comma 89, di optare, entro il primo anno, per uno
dei predetti medici anche oltre il massimale previsto, fino al 20 per
cento dello stesso, salvo riassorbimento. Ai medici fiduciari non
titolari di altro rapporto convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale, le regioni assicurano un incarico nell'ambito della medicina
dei servizi per un monte orario non inferiore all'ammontare dei
compensi percepiti nell'anno 2011. 92-bis. Con accordi sanciti dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro
della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e'
assicurato l'esercizio coordinato delle funzioni conferite a
salvaguardia del diritto del personale navigante ad usufruire dei
livelli garantiti delle prestazioni sanitarie in tutto il territorio
nazionale e all'estero. 92-ter. A decorrere dall'effettivo
trasferimento delle risorse, al personale navigante marittimo e
dell'aviazione civile si applicano le vigenti disposizioni
sull'assistenza sanitaria in ambito internazionale e dell'Unione
europea, nello spazio economico europeo e in Svizzera, nonche' gli
accordi di sicurezza sociale in vigore con i Paesi non aderenti
all'Unione europea, fatto salvo quanto previsto per le prestazioni
medico legali dai decreti di cui al comma 90. 92-quater. Con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono assegnate al
Servizio sanitario nazionale le risorse finanziarie, relative alle
funzioni trasferite ai sensi dei commi 89 e 93, iscritte nello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute.».
2. Sono prestazioni a titolo oneroso rese dal Ministero della salute a
richiesta ed utilita' dei soggetti interessati, le attivita' di
vigilanza e controllo sull'importazione ed esportazione del sangue
umano e dei suoi prodotti, per uso terapeutico, profilattico e
diagnostico, nonche' le attivita':
a) per il rilascio del nulla osta per importazioni di prodotti di
origine animale destinati alla commercializzazione, a seguito dei
controlli sanitari effettuati ai sensi degli articoli 56 e 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
b) per il rilascio del documento veterinario di entrata per
importazioni di prodotti di origine animale non destinati alla
commercializzazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, e di prodotti di origine
non animale; c) per il rilascio del documento veterinario di entrata
per importazioni di prodotti di origine animale destinati a studi
particolari o ad analisi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f),
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, ad eccezione di quelli
destinati a laboratori pubblici e ad altre strutture pubbliche di
ricerca che sono esclusi dal pagamento della tariffa; d) per le
attivita' di cui all'articolo 1 paragrafi 1, 2 e 6 della decisione
della Commissione 2000/571/CE dell'8 settembre 2000.
3. Alle prestazioni di cui al comma 2 si applicano tariffe da
rideterminarsi con decreto del Ministro della salute, al fine di
coprire le spese sostenute dal relativo Ministero, computate con il
criterio del costo orario medio delle prestazioni professionali rese
dal personale coinvolto, calcolato sulla base della retribuzione annua
lorda di ciascun dipendente diviso il numero di ore lavorative annue,
comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione.
Art. 16
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 settembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Balduzzi, Ministro della salute
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Passera, Ministro dello sviluppo economico
Catania, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato 1 (Articolo 8, comma 15)
" Sezione 8 * -"Fasce di applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 3- bis del decreto legislativo 19 novembre 2008,
n. 194"
8.1 Impianti di macellazione